NOVITA' SUL CASO ANTONACCIO

S E R I E " C/1 "
GARA PESCARA – PATERNO' DEL 19.4.2003 (Delibera della C.A.F. Com. Uff. n. 43/C
Riunione del 12 Maggio 2003

- Il Giudice Sportivo, pronunciando in seguito a rimessione degli atti disposta con delibera
della C.A.F. osserva quanto segue:

- L'organo remittente ha annullato la decisione della Commissione Disciplinare della Lega
Professionisti Serie C (Com. Uff. n. 248/C del 9.5.2003) sul presupposto che essendo
stato impiegato il calciatore del Pescara Giuseppe Antonaccio nella gara di campionato di
Serie C/1 Pescara – Paternò del 19.4.2003, ne derivava un vizio nel regolare
schieramento nella compagine che si era avvalsa della prestazione di un calciatore che
doveva intendersi – in quella giornata – in stato di squalifica come deliberato da questo
Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 213/C del 1.4.2003.

- Gli atti risultano trasmessi a questo Giudice Sportivo e non a quello di prime cure che
aveva pronunciato sul fatto, intendendosi demandare a questa sede possibili valutazioni e
determinazioni inerenti la condotta del tesserato in questione.

- Ed infatti contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare nella citata
decisione, la C.A.F. stimava di assorbente rilievo la circostanza che il calciatore
Antonaccio (pur non impiegato nella gara di Campionato di Serie C/1 Taranto – Pescara
del 13.4.2003) aveva preso parte in data 12.4.2003 ad una gara del Campionato
Primavera nella quale la società Pescara era pure impegnata.
261/969

- Riteneva il supremo organo giudicante che il calciatore in parola, in forza delle
disposizioni di cui ai commi 3 e 13 dell'art. 17 C.G.S., seppur non schierato nell'incontro di
Campionato di Serie C/1 del 13.4.2003, non aveva scontato la squalifica inflittagli.

- Precisava che, il dato letterale contenuto nel comma 13 dell'art. 17 C.G.S., che,
riferendosi al periodo di squalifica indica quest'ultimo nella "giornata in cui disputa gare
ufficiali la squadra", intendeva operare esclusivo riferimento a "tutti i giorni in cui si articola
il turno calcistico".

- Sottolineava a tal proposito che la squalifica inflitta comportava comunque per il calciatore
sanzionato la inibizione allo svolgimento di qualsiasi attività sportiva intesa come
partecipazione "a qualsiasi altra gara ufficiale di qualsiasi altra squadra della stessa
società".

- Assunte le determinazioni come sopra sinteticamente richiamate, la rimessione degli atti a
questo Giudice Sportivo intende sollecitare ogni possibile conseguente implicazione
quale riconducibile alla circostanza che il calciatore Antonaccio, impiegato Sabato 12
Aprile nel Campionato "Primavera" e non schierato Domenica 13 Aprile 2003 nel
Campionato di Serie C/1, era stato ritenuto in persistente stato di squalifica nella
successiva gara del 19.4.2003.

- Tanto premesso ritiene tuttavia questo Giudice Sportivo che non siano da assumere in
questa sede decisioni di sorta nei confronti del calciatore Antonaccio quali conseguenti
alla pronuncia 12.5.2003 del supremo Collegio Federale, in considerazione di una
diversa lettura ed interpretazione delle disposizioni di riferimento.

- Ed invero il sistema di ordinaria esecuzione delle sanzioni, quale risulta articolato dell'art.
17 del C.G.S. vigente, autorizza conclusioni del tutto conformi a quelle assunte dalla
Commissione Disciplinare della lega Professionisti Serie C (Com. Uff. n. 248/C del
9.5.2003). Giova rilevare che in questa sede, nell'interpretare la reale portata del
discusso disposto di cui al comma 13 del citato art. 17 C.G.S., non può non ribadirsi il
convincimento che l'espressione "giornata" ivi utilizzata, intenda riferirsi al concetto di
"giorno solare" nel quale le gare ufficiali possono essere disputate.

- Tanto più tale argomento appare di corretta lettura ove si consideri che al precedente
comma 3, l'art. 17 statuisce che la sanzione deve trovare la sua unica sede esecutiva
nella gare ufficiali nelle quali è impegnata la stessa "squadra" nella quale aveva militato il
soggetto poi sanzionato.

- E non pare suscettibile di letture alternative tale conclusione, stante il dato letterale e
quello sistematico che vuole individuare nella "squadra nella quale militava", esattamente
la compagine impiegata nello specifico tipo di competizione o campionato nel quale
l'intervento del Giudice Sportivo si è registrato.

- Sarebbe infatti frutto di grave fraintendimento ritenere che con la parola "squadra" il
legislatore sportivo abbia potuto fare riferimento a "società sportiva di appartenenza".

- In conclusione, dunque, il disposto normativo porta a ritenere che debba prendersi in
esame - in caso di esecuzione di squalifica – se il tesserato sia stato o meno impiegato
in gare ufficiali che si svolgono nello stesso giorno.

- Ove ciò, come nel caso che occupa, non sia avvenuto, forma oggetto di verifica e
valutazione la circostanza che il calciatore abbia adempiuto al solo obbligo che gli
incombeva in conseguenza di sanzione inflittagli in sede di gara di campionato di serie
C/1: cioè di non essere stato impiegato nel giorno in cui quel Campionato si è disputato.

- Come anche correttamente richiamato dalla citata decisione della Commissione
Disciplinare, va salvaguardato il generale principio di separazione sanzionatoria fra le
diverse competizioni.
261/970

- Tanto più quando il calciatore abbia disputato una gara nel Campionato Italiano
Primavera in giorno propriamente destinato a quella competizione (si veda il relativo
Regolamento), nonché diverso ed antecedente a quello nel quale si è tenuta la giornata di
campionato di Serie C/1 in occasione della quale la società non ha schierato il calciatore
che ha – in tal modo - scontato la squalifica.

- Le due gare di cui si va discutendo, appartenevano a Campionati diversi, sono state
disputate in giorni diversi e costituiscono il presupposto storico alla luce del quale questo
Giudice Sportivo assume le determinazioni che ritiene del tutto coerenti alla
interpretazione delle disposizioni normative più sopra ripetutamente citate e già condivise
dalla Commissione Disciplinare di questa Lega.

- Tutto ciò premesso,


d e l i b e r a


- di non dar luogo ad alcuna decisione a carico del calciatore Giuseppe Antonaccio della
società Pescara.

IL GIUDICE SPORTIVO
F.to Dott. Giuseppe Quattrocchi
""
Pubblicato in Firenze il 20 Maggio 2003
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Dr.ssa Marinella Conigliaro Rag. Mario Macalli